Il danno da parto indica le lesioni o conseguenze negative subite dalla madre e/o dal neonato a seguito di eventi verificatisi durante il travaglio o il parto, imputabili a condotte del personale sanitario. Rientra nella categoria più ampia della malasanità e della responsabilità sanitaria.
Per il neonato: paralisi del plesso brachiale, fratture, encefalopatia, asfissia.
Per la madre: traumi da parto, emorragie, infezioni, rottura uterina.
Uso scorretto di strumenti ostetrici, omissione nel monitoraggio, violazione del consenso informato, alterazione della documentazione clinica.
Prescrizione: 10 anni (contrattuale), 5 anni (extracontrattuale), decorrenza da conoscenza del danno.
Normativa: Legge Gelli-Bianco, art. 1218-2043-2236 c.c., art. 590-sexies c.p., DPR 445/2000, Convenzione di Oviedo.
Ritardo nel parto cesareo d’urgenza ha causato danni cerebrali permanenti al neonato. Risarcimento di oltre 1 milione di euro riconosciuto ai genitori per danno permanente e morale.
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